Bonus Casa 110%

 

Superbonus del 110%, ecco come funziona

Superbonus del 110%, ecco come puoi beneficiarne

L’emergenza da coronavirus ha fermato, per mesi, l’intera economia del Bel Paese. Un momento davvero difficile che sembra essere finalmente passato, sicuramente in buona parte.

Ed è proprio ora che i contagi sono diminuiti in modo netto, in seguito alla perdita di virulenza dell’epidemia, che occorre riprendere in mano le redini del presente, per non perdere nessuna opportunità, soprattutto quelle che possono aiutarti a costruire un futuro migliore.

Questo è il momento giusto per ripartire. È indubbio, c’è molto da fare per ritornare alla normalità, ma una cosa è certa: le misure del Decreto Rilancio (Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34), pensate per sostenere e favorire la ripresa del Paese, in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19, sono un buon punto di partenza.

Tra i provvedimenti varati, il Decreto Rilancio ha previsto l’innalzamento delle detrazioni dell’Ecobonus al 110% a partire dal primo luglio 2020, una grande occasione di rilancio per il settore immobiliare nel dopo emergenza Covid-19, ma soprattutto un’occasione unica per dare nuova vita alla tua casa.

Una misura che oggi ci permette di avvicinarci ancora di più alla sostenibilità abitativa, e di migliorare concretamente la qualità della vita delle persone attraverso il vivere sostenibile.

Ma come funziona il Superbonus del 110%? Per quali interventi puoi richiederlo? E quali sono i requisiti per fare domanda?

Superbonus del 110%: gli interventi per cui puoi richiederlo

Con il Superbonus del 110% hai diritto a una detrazione fiscale al 110%. Due sono i pilastri principali del Superbonus: l’Ecobonus e il Sismabonus che, in particolari condizioni, e per particolari edifici godono entrambi di una aliquota al 110%.

Per quanto riguarda l’Ecobonus, tre sono gli interventi trainanti che godono dell’aliquota al 110%:

  • cappotto termico: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
  • sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione classe A (solo nei condomini centralizzati): interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato.
  • sostituzione di generatore di calore con pompa di calore in classe A: Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.

Ecco la spesa massima che ti consente di usufruire della detrazione:

  • interventi di coibentazione involucro€ 60.000 per unità immobiliare;
  • interventi di sostituzione impianti di riscaldamento€ 30.000,00 per unità immobiliare;
  • condominio/unità interventi suppletivi: massimali diversificati.

Il secondo importante pilastro del Superbonus del 110% è il Sismabonus, che vede elevarsi l’aliquota delle detrazioni al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per quelli che sono gli interventi destinati a specifici interventi antisismici sugli edifici, quali adeguamento e/o miglioramento sismico, con obiettivo di almeno una classe di minor rischio sismico in zone sismiche 1,2,3.

Puoi beneficiare di questa detrazione se contestualmente stipuli una polizza assicurativa a copertura del rischio di eventi calamitosi.

Ecco la spesa massima che ti consente di usufruire della detrazione:

  • condominio o unità immobiliare singola: € 96.000 per unità immobiliare.

Superbonus del 110%: altri interventi che possono beneficiarne

La realizzazione di almeno uno di questi interventi in Ecobonus o Sismabonus ti permette di inserire altri lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico (da eseguire congiuntamente) che possono essere detratti al 110%, come:

  • impianti fotovoltaici con o senza sistema di accumulo;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • impianti di cogenerazione;
  • serramenti e schermature solari;
  • solare termico;
  • Building Automation.

Considera che, nel caso in cui questi interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico vengano eseguiti in maniera disgiunta rispetto ai tre interventi previsti dell’Ecobonus 110% (ovvero, cappotto termico e serramenti, e sostituzione generatori di calore con caldaie a condensazione e pompa di calore), rimane valida la detrazione tradizionale al:

  • 65% per l’Ecobonus;
  • 90% per le facciate;
  • 50% per la ristrutturazione edilizia.

Superbonus del 110%: a chi spetta e quali soni i requisiti

A chi spetta il Superbonus del 110%? Possono fare domanda:

  • condomini (costituiti anche da condomini che hanno seconde case);
  • singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti (che non facciano attività commerciale nei locali da riqualificare);
  • istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Ecco i requisiti richiesti per poter usufruire della detrazione con aliquota al 110%:

  • realizzazione di almeno uno degli interventi previsti per il Sismabonus o l’Ecobonus al 110%, a cui possono essere aggiunti congiuntamente gli altri interventi;
  • raggiungimento di due classi energetiche dell’edificio (inteso ai sensi del D. Lgs 192/2005) o se non fosse possibile, il conseguimento della classe energetica più alta attestata attraverso attestato di prestazione energetica sull’edificio, (ex ante ex post);
  • asseverazione tecnica su:
  • Congruità spesa;
  • Rispetto criteri ambientali minimi sui sistemi di isolamento;
  • Requisiti prestazionali involucro – impianto energetici sottesi all’aumento di classe energetica.
  • visto di conformità fiscale rilasciato ex art 35 o art 32 decreto 241/97 al contribuente avente diritto a sostenere la spesa;
  • gli interventi devono essere effettuati tra il primo luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda la detrazione, puoi decidere se:

  • avere uno sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari;
  • trasformarla in un credito di imposta (da ripartire in cinque quote annuali di pari importo);
  • cedere il relativo credito fiscale maturato con i lavori (quella cifra che ti verrebbe restituita nell’arco di cinque anni) a banche, assicurazioni o ad un altro intermediario finanziario, oppure alla stessa impresa che ha realizzato i lavori, che, a sua volta, sarà libera di cederlo a una banca o ad altri intermediari finanziari. Per chi decide di fare degli interventi antisismici c’è la possibilità di acquistare una polizza anticalamità con detrazione al 90%.